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Niente revoca dell’assegno divorzile solo sulla base del nuovo orientamento della Cassazione

Non può considerarsi un giustificato motivo sopravvenuto, tale da consentire una revoca dell’assegno divorzile, il recente rivoluzionario orientamento della Cassazione che svincola il riconoscimento di tale contributo dal tenore di vita.

Il Tribunale di Mantova ha recentemente ribadito quanto già precisato dalla stessa Corte di Cassazione.

Nella vicenda all’esame del Tribunale, un uomo aveva chiesto la revoca o la riduzione dell’assegno di 350 euro posto a suo carico in sede di divorzio, sostenendo che l’ex moglie fosse economicamente autosufficiente, venendo così meno i presupposti per l’attribuzione in suo favore dell’assegno in questione, in ossequio al rivoluzionario orientamento introdotto dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017.

Il ricorso, tuttavia, è stato rigettato.

Il Tribunale mantovano, infatti, ha precisato che il presupposto per la revisione dell’assegno divorzile “è il sopraggiungere di un giustificato motivo laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., ex multis, Cass. n. 787/2017), non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile“; pertanto – ha proseguito il Tribunale – “non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l’assegno di divorzio e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Peraltro, nel caso di specie, l’uomo non aveva dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, né tantomeno erano migliorate le condizioni della ex moglie rispetto al momento della pronuncia di divorzio.

Tribunale di Mantova, 24.04.2018

Tribunale di Mantova, 24-04-2018