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Matrimonio tra omosessuali all’estero: non è trascrivibile in Italia

Non possono essere trascritti in Italia i matrimoni celebrati all’estero tra due omosessuali, un cittadino italiano ed uno straniero; tuttavia agli stessi è comunque assicurata una tutela dalla disciplina delle unioni civili introdotte dalla c.d. Legge Cirinnà.

È giunta ad affermare tale principio la Corte di Cassazione, decidendo il ricorso promosso da due omosessuali (uno dei quali cittadino straniero) avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva rifiutato la trascrizione del loro matrimonio celebrato in Brasile nel 2012 e poi in Portogallo nel 2013.

La Suprema Corte ha escluso la trascrivibilità in Italia dei matrimoni contratti all’estero da coppie omosessuali, precisando che nel nostro Paese la tutela dei matrimoni di soggetti dello stesso sesso è assicurata dalle unioni civili, istituto introdotto già dal 2016 dalla legge Cirinnà, applicabile anche retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore.

La Corte ha altresì precisato che in merito non si pone una questione di legittimità costituzionale: la circostanza che l’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed uno italiano non sia trascrivibile non rappresenta una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale e non si pone ugualmente una incompatibilità con il diritto internazionale, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è lasciata alla valutazione sei singoli Stati dell’Unione europea.

Cassazione Civile, 14.05.2018, n. 11696

Cassazione Civile, 14-05-2018, n. 11696