La mancata consegna del certificato di agibilità in caso di compravendita immobiliare non determina automaticamente la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo comunque essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità dell’immobile stesso.
Detto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione.
Il caso esaminato trae origine dalla domanda di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare proposta dall’acquirente per inadempimento dei venditori. Il Tribunale aveva respinto tale domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado.
L’acquirente soccombente, pertanto, è ricorso in cassazione; tuttavia la Suprema Corte non ha ritenuto fondate le doglianze dell’uomo, ribadendo che – secondo la consolidata giurisprudenza in tema di compravendita immobiliare – la mancata consegna del certificato di agibilità non determina in via automatica la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo comunque essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene stesso: qualora, infatti, venga accertato che l’immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l’uso e che le difformità edilizie sono state sanate mediante domanda di concessione in sanatoria, la risoluzione non può essere pronunciata.
Nel caso di specie, dunque, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato tale principio, avendo accertato che la mancanza del certificato di agibilità non aveva inciso sulla funzione economico-sociale del bene, non avendo riscontrato irregolarità sul piano edilzio-urbansitico: tale circostanza, non solo era pacifica tra le parti in causa, ma era pure attestata dal rogito notarile.
La Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso promosso dal promissario acquirente.
Cassazione Civile, 18.05.2018, n. 12226
Cassazione Civile, 18-05-2018, n. 12226