La quantificazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si fonda su un principio di proporzionalità che deve necessariamente tener conto delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
È quanto stabilito dal Tribunale di Novara all’esito di un procedimento in cui la figlia maggiorenne, studentessa universitaria, ha convenuto in causa la madre per il riconoscimento a suo favore di un idoneo contributo al mantenimento.
In particolare, nel caso di specie, la figlia maggiorenne non conviveva più con la madre da quando si era trasferita a Milano per frequentare l’università; percepiva un assegno di mantenimento pari a 1.500,00 euro dal padre, che tuttavia non le poteva garantire un sostentamento economico completo considerate le ingenti spese necessarie per il soggiorno milanese.
La madre, costituendosi in giudizio, si era opposta alla richiesta della ricorrente, anche ribadendo come, al momento dell’allontanamento dalla casa familiare la figlia avesse percepito la somma di 90,000 euro omnicomprensiva così come era stato concordato tra i genitori in sede di divorzio congiunto.
Il Tribunale, pacificamente accertata la condizione di non autosufficienza economica della ragazza maggiorenne, ha ribadito come il contributo a suo favore dovesse essere proporzionato alle sue esigenze, ai redditi dei genitori e al tenore di vita mantenuto durante l’unità familiare.
In ragione di ciò, l’importo proposto dalla madre è apparso del tutto inadeguato rispetto alla capacità reddituale della stessa e del tutto incongruo rispetto alle possibilità concesse alla figlia durante la convivenza con entrambe i genitori.
Il Tribunale ha dunque disposto la corresponsione a favore della figlia maggiorenne da parte della madre di un assegno mensile di euro 900,00.
Tribunale di Novara, 29.05.2018, 4858
Tribunale di Novara, 29.05.2018, n. 4858