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Complicazioni del parto: il minore menomato va risarcito del danno

Se il minore al momento della nascita subisce delle lesioni personali tali da causargli una diminuzione della futura capacità lavorativa e di guadagno ha diritto al risarcimento del danno, anche se non ha ancora raggiunto l’età lavorativa.

La Corte di Cassazione è tornata di recente sul tema del danno da perdita di chance. In particolare due genitori avevano chiesto, in nome e per conto del figlio minore, il risarcimento del danno per menomazioni derivanti dal parto, tali da causargli una presuntiva diminuzione della capacità lavorativa e produttiva; il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato l’anzidetta richiesta di risarcimento danno poiché, ai fini della liquidazione, doveva essere provato in concreto che la vittima di lesioni avesse perduto almeno in parte la capacità di guadagno e tale prova non era stata fornita concretamente dai genitori, essendo stato il figlio ancora minorenne e lontano dal mondo lavorativo.

Hanno presentato ricorso in Cassazione i genitori denunciando la mancata condanna al risarcimento del danno per perdita di chances lavorative e mancanza di reddito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non può essere escluso il danno futuro collegato all’invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, distanziandosi da quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che devono essere risarciti anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, precisando che “con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore, può infatti avvenire attraverso una prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza di danno”.

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente compiuto questo accertamento presuntivo a fronte dell’evidente menomazione del piccolo, che gli avrebbe certamente causato in futuro una notevole riduzione di chances lavorative e di guadagno.

Cassazione Civile, 15.05.2018, n. 11750

Cassazione Civile, 15-05-2018, n. 11750