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Se lei convive stabilmente con un altro può dire addio al mantenimento

Il coniuge che dopo la separazione intraprende una nuova convivenza more uxorio stabile e duratura trae da quest’ultima sempre dei benefici economici e pertanto non ha diritto al mantenimento da parte del coniuge rimasto da solo.

Il Tribunale di Alessandria in un procedimento di separazione personale ha fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato secondo il quale “nel caso in cui il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instauri una nuova relazione di fatto, qualificabile come convivenza more uxorio, il coniuge onerato ha il diritto alla soppressione o riduzione dell’assegno di mantenimento”.

In particolare, nel caso in esame, la moglie chiedeva l’assegnazione della casa familiare poiché convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché un assegno di mantenimento per quest’ultimo e per se stessa in quanto disoccupata e priva di reddito.

Il marito aveva invece chiesto che fosse escluso il suo obbligo di contribuire al mantenimento della moglie in ragione della nuova relazione sentimentale, sfociata in una convivenza stabile, intrapresa dalla donna dopo la separazione di fatto con il marito.

La moglie, dal canto suo, contestava la stabilità della nuova relazione, peraltro, cessata nelle more del giudizio.

Il Tribunale di Alessandria ha tuttavia ritenuto la relazione intrapresa dalla moglie stabile e duratura avuto riguardo al trasferimento del nuovo compagno presso l’ex casa coniugale, così come provato dai certificati di stato di famiglia e residenza prodotti e confermato altresì dalla stessa donna in sede di udienza.

Appurato dunque il carattere di stabilità che conferisce certezza al rapporto di fatto sussistente tra la moglie e il nuovo compagno, il Tribunale, pur confermando l’assegnazione della casa familiare a favore della donna e l’assegno di mantenimento a favore figlio, ha tuttavia escluso l’assegno di mantenimento alla moglie, nonostante il suo stato di disoccupazione, in ragione dell’aiuto economico (se non altro in termini di condivisione di spese dell’ordinaria amministrazione) che ella avrebbe potuto trarre della convivenza more uxorio con il nuovo compagno.

Tribunale di Alessandria, 18.06.2018, n. 513

Tribunale di Alessandria, 18-06-2018, n. 513