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L’azione di rendiconto tra coeredi può essere successiva alla divisione ereditaria

L’azione di rendiconto, con la quale gli eredi definiscono i propri rapporti di debito-credito inerenti alla comunione ereditaria, può essere esperita anche autonomamente e successivamente alla divisione dell’asse ereditario, senza reciproci condizionamenti.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza con la quale ha deciso sulla domanda di rendiconto ereditario presentata dai coeredi successivamente allo scioglimento della comunione dell’asse.

Nel caso in esame, l’attore aveva convenuto in giudizio i fratelli al fine di ottenere la restituzione dei canoni di locazione relativi alle proprietà cadute in successione e già oggetto di un precedente giudizio di divisione.  I convenuti avevano contestato le avverse pretese e proposto domanda per la resa del conto relativo alla comunione ereditaria.

Il Tribunale, e così pure la Corte d’Appello, aveva rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale sulla base dell’assunto secondo cui sarebbe inammissibile presentare domanda di rendiconto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria.

Ha proposto ricorso in Cassazione l’attore censurando la sentenza d’Appello nella parte in cui affermava l’inammissibilità della domanda di rendiconto in quanto non proposta nel precedente giudizio di divisione.

La Corte di Cassazione, premessa la ratio del rendiconto ereditario che si esplica nel portare a conoscenza dei coeredi gli atti posti in essere dagli stessi e da cui scaturiscono partite di dare e avere, ha statuito che “la resa dei conti, oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio… può anche costituire obbligo a sé stante, fondato… sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti…”. Ne consegue – ha proseguito la Corte – che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione e “può essere altresì autonomamente proposta ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria”.

La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso e la relativa domanda di resa dei conti ex art. 723 c.c. da parte del ricorrente erede.

Cassazione civile, 16.07.2018, n. 18857

Cassazione Civile, 16-07-2018, n. 18857