La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del minore a scuola, indipendentemente da una espressa autorizzazione del Giudice.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso di una madre separata che si era vista negare dalla scuola il proprio diritto di accesso agli atti relativo ai compiti in classe svolti dalla figlia minorenne. In particolare, l’istituto scolastico ancorava il proprio diniego alle seguenti motivazioni: a) l’accesso ai documenti sarebbe consentito solo a conclusione del processo di valutazione; b) gli elaborati verrebbero offerti in visione ai genitori solo ai colloqui con gli insegnanti; c) l’esito dei compiti sarebbe visionabile attraverso il sito della scuola con apposite credenziali.
Il Tribunale Amministrativo ha puntualizzato, in primo luogo, che “è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell’attività scolastica dei figli…”, in un’ottica funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento della prole.
In secondo luogo, il Tribunale si è soffermato sulla spettanza del diritto d’accesso al genitore separato, anche non collocatario del figlio. In merito a ciò, il Collegio ha chiaramente ribadito che “ la qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l’altro genitore, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola…; tale diritto non è condizionato da un’eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull’educazione, sull’istruzione e sulle condizioni di vita del figlio…”.
Il T.A.R. del Lazio ha pertanto accolto la richiesta della madre di avere copia dei compiti in classe svolti dalla figlia in qualità di genitore, indipendentemente dalla separazione con il padre/marito avvenuta qualche anno prima.
T.A.R. Lazio, 19.06.2018, n. 6849