La domanda dell’ex compagno di vedersi restituiti i soldi investiti nella casa dell’ex compagna è legittima qualora gli emolumenti versati abbiano determinato un oggettivo arricchimento per la donna e un ingiustificato impoverimento dell’uomo, in quanto non corrispondenti agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, qui sotto allegata, in merito alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coppie conviventi.
In particolare, nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea di rimborso di quanto versato all’ex compagna per la ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà di quest’ultima e nella quale le parti avevano vissuto qualche anno. La Corte d’Appello, invece, distanziandosi da quanto precedentemente affermato dal Tribunale, aveva accolto la domanda dell’uomo affermando che il contributo economico offerto dallo stesso aveva determinato, da un alto, un ingiustificato impoverimento di quest’ultimo e, dall’altro, un oggettivo arricchimento dell’ex compagna; invero l’importo versato dall’uomo non trovava giustificazione nel contesto familiare comune, non connotato da particolare agiatezza, sì da configurarsi quale dazione estranea ai bisogni familiari.
Ha presentato ricorso in Cassazione la donna contestando l’arricchimento senza causa a lei attribuito e la conseguente ripetibilità di quanto versato dall’ex compagno, anche in ragione dell’esistenza di un figlio nato dalla relazione sentimentale con quest’ultimo e convivente con la madre nella casa arredata con il contributo del padre.
La Suprema Corte, conformandosi a quanto precedentemente detto dalla Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso e confermato il diritto dell’uomo al rimborso della somma di € 51,645, 69, quale importo precedentemente versato alla compagna, che non trovava giustificazione nell’obbligazione naturale di contribuzione alla vita quotidiana, considerato, peraltro, il breve periodo di convivenza.
Cassazione Civile, 31.08.2018, n. 21479
Cassazione Civile, 31-08-2018, n. 21479