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Il figlio va risarcito per la morte del padre disoccupato

La mancanza di un reddito al momento dell’infortunio mortale, per essere il soggetto leso disoccupato, non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale futuro al figlio minore privato di ogni chance di conseguire un apporto economico da parte del congiunto.

Detto principio è stato espresso lo scorso 30 agosto dalla Corte di Cassazione, chiamata ad occuparsi del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore dei familiari di una vittima di incidente stradale.

Nel caso in questione, il Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale in favore di tutti i familiari ed il danno c.d. catastrofe in favore della sola figlia, di appena tre anni, rigettando tuttavia la domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente quanto pronunciato in primo grado, evidenziando, per quanto qui interessa, come i familiari, nel chiedere il risarcimento del danno patrimoniale futuro in favore della figlia minore, avessero omesso di allegare elementi idonei a fondare delle prognosi sul lucro cessante, essendo stato il deceduto disoccupato e quindi privo di redditi.

Hanno dunque presentato ricorso in Cassazione i familiari della vittima contestando la misura del risarcimento riconosciuto loro ed, in particolar modo, lamentando il mancato riconoscimento del danno per perdita di futuro apporto economico a favore della figlia, avendo la stessa – a detta dei ricorrenti – diritto al mantenimento fino all’indipendenza economica, a prescindere dallo stato di disoccupazione del padre.

La Suprema Corte ha ritenuto la valutazione operata dalla Corte d’Appello sbagliata rilevando che, nel compiere un giudizio prognostico sul danno patrimoniale futuro che un figlio può subire per la perdita di uno dei genitori, non può non tenersi conto della sussistenza in capo a ciascuno dei genitori dell’obbligo di mantenere il figlio fino alla sua indipendenza economica; questo porta ad escludere che si possa negare il danno patrimoniale futuro, anche in caso di inesistenza di un comprovato reddito attuale in capo al genitore di un figlio minorenne.

La Corte, infatti, ha affermato che: “pur in difetto di un reddito attuale e regolare, deve ritenersi che il genitore si sarebbe comunque adoperato, con il lavoro esterno, o con la collaborazione domestica, prestata all’interno dal nucleo familiare in cui viveva col figlio, a contribuire al mantenimento del figlio come era suo preciso obbligo”.

Le doglianze dei ricorrenti sono pertanto state accolte.

Cassazione Civile, 30.08.2018, n. 21402

Cassazione Civile, 30-08-2018, n. 21402