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Le spese straordinarie per i figli possono anche non essere concordate tra i genitori

Le spese sostenute da un genitore per i figli possono essere rimborsate, a prescindere dal mancato accordo con l’altro genitore, se rispondenti all’interesse del minore e congrue rispetto alle condizioni economiche di entrambi i coniugi.

La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito la preminenza dell’interesse del figlio rispetto alla concertazione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per la prole.

Con una recentissima sentenza, qui sotto allegata, infatti la Suprema Corte ha confermato quanto in precedenza statuito dalla Corte d’Appello, che aveva condannato il padre al rimborso di alcune spese mediche per i figli non corrisposte dal Servizio Sanitario Nazionale integralmente anticipate dalla madre, nonostante gli esborsi non fossero stati oggetto di accordo tra i genitori.

La Cassazione, riprendendo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ha affermato che “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto l’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

 Alla luce di tale principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del padre, condannandolo al versamento pro quota delle spese straordinarie unicamente sostenute dalla madre, per un importo di 3.112,99 euro.

Cassazione Civile, 06.09.2018, n. 21726

Cassazione Civile, 06-09-2018, n. 21726