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Lei è malata, lui la tradisce: addebito della separazione al marito

In tema di separazione dei coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti la preesistenza  di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto causata da motivi non connessi all’infedeltà subita.

La Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema dell’infedeltà coniugale, ribadendo la necessità di un nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale per il riconoscimento dell’addebito della separazione in capo al partner infedele.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto la pronuncia di addebito a sfavore del marito pienamente giustificata dalle plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali poste in essere dallo stesso. In particolare l’uomo, nonostante le pessime condizioni di salute della moglie così come accertate durante il processo, si era allontanato dalla casa familiare, anche al fine di continuare ad intrattenere liberamente la relazione extraconiugale che da tempo coltivava.

Nel presentare ricorso in Cassazione, l’uomo ha sottolineato la mancanza di un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale; quest’ultima riferibile – a detta del ricorrente – a difficoltà risalenti nel tempo  del tutto scollegate con la relazione extra coniugale che da tempo intratteneva.

La Suprema Corte, ha ritenuto le conclusioni della Corte d’Appello correttamente motivate, non avendo il marito fornito alcuna prova che la violazione dei  doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale.

In ragione di ciò, la Cassazione ha confermato l’addebito della separazione al marito e rigettato il ricorso dallo stesso presentato.

Cassazione civile, 03.09.2018, n. 21576

Cassazione Civile, 03-09-2018, n. 21576