Può essere dichiarata efficace anche nella Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara tale posizione.
La Cassazione ha precisato quanto sopra confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale ecclesiastico di pronuncia della nullità del matrimonio per «vizio del consenso».
Nello specifico, nella fattispecie all’attenzione della Corte, la moglie ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra l’altro, che la Corte d’Appello avesse dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pur in difetto della prova che la stessa, all’epoca, non conoscesse la convinzione del marito in ordine alla indissolubilità del matrimonio.
La Cassazione ha ripercorso il ragionamento della Corte d’Appello e lo ha ritenuto corretto avendo fondato la decisione sulle prove testimoniali raccolte, che avevano confermato la consapevolezza della donna in merito alla posizione del marito.
Il ricorso della moglie è stato dunque rigettato.
Cassazione Civile, 12.09.2018, n. 22218
Cassazione Civile, 12-09-2018, n. 22218