Se gli elementi relativi al trust, precedentemente costituito, e le indagini della Guardia di Finanza smentiscono l’ipotesi di una ridotta capacità economica del genitore obbligato al mantenimento, la richiesta della stesso di ottenere una riduzione della cifra prevista come contributo al figlio deve essere respinta.
La giurisprudenza dalla Suprema Corte è giunta a tale conclusione in un caso in cui la Corte d’Appello aveva confermato l’assegno mensile di 1000,00 euro per il figlio a carico del padre – così come in precedenza stabilito dal Tribunale – negando l’asserito peggioramento delle condizioni economiche dello stesso. In particolare la Corte d’Appello aveva rivelato che l’uomo aveva costituto un trust in cui aveva conferito non solo beni immobili, ma anche partecipazioni in società; inoltre dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dal padre nel diverso giudizio di revocatoria del trust promossa nei suoi confronti era emersa la solida capacità economica dello stesso, peraltro confermata dalle indagini della Guardia di Finanza, che era risultato percettore di una retribuzione ben superiore a quella dichiarata in sede di giudizio per la regolamentazione personale e patrimoniale del figlio.
L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’asserita valenza probatoria riconosciuta dalla Corte d’Appello alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di revocatoria, ritenendo errata la valutazione circa la sua condizione economica.
La Cassazione ha ritenuto le conclusioni della Corte d’Appello correttamente motivate sulla base di dati oggettivamente emersi e dai quali non poteva che desumersi un’invariata e agiata situazione reddituale e patrimoniale del padre.
La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso e confermato i 1000,00 euro al mese per il mantenimento del figlio.
Cassazione Civile, 29.08.2018, n. 21366
Cassazione Civile, 29-08-2018, n. 21366