La paternità non può essere dichiarata giudizialmente qualora il riconoscimento del figlio naturale risulti in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui lo stesso si trova.
Con una recente ordinanza, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la pregiudizialità del giudizio di disconoscimento promosso dal figlio nei confronti del padre legittimo con il pendente giudizio di accertamento della paternità naturale, sì da determinare la sospensione di quest’ultimo fino all’esito del primo.
Nel caso in esame, una figlia aveva chiesto accertarsi il proprio status di figlia naturale convenendo in giudizio gli eredi del presunto padre defunto; successivamente, con atto di citazione aveva instaurato un secondo giudizio volto al disconoscimento della paternità legittima.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano confermato la necessità di sospendere il primo procedimento al fine di definire il secondo sulla base dell’assunto per cui “la sentenza che accoglie l’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, avendo natura di pronuncia di accertamento, travolge, con effetti ex tunc ed erga omnes, lo stato di figlio legittimo del disconosciuto riverberandosi, dunque, sul giudizio di accertamento della filiazione naturale pendente”.
La Corte di Cassazione, aderendo a quanto statuito dai Giudici precedenti, ha ravvisato un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra i due procedimenti, preordinata ad evitare il rischio di conflitto tra i giudicati.
Pertanto, ha ribadito la Corte, solo il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento fa venir meno la condizione di figlio legittimo ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale.
Cassazione Civile, 03.07.2018, n. 17392
Cassazione Civile, 03-07-2018, n. 17392