Il figlio maggiorenne che non vuole reperire o mantenere una attività lavorativa ed ha problemi con la giustizia, non ha diritto a percepire da parte dei genitori un assegno di mantenimento né un assegno alimentare.
All’esito del giudizio promosso da un figlio maggiorenne nei confronti dei genitori si è espresso in questo senso il Tribunale di Cassino.
Il Giudice non solo ha dato rilievo alle difficoltà economiche ei genitori, non contestate e non contestabili, ma ha altresì evidenziato che sia il mantenimento sia gli alimenti presuppongono, di fatto, che la condizione di difficoltà non sia, in un qualche modo, derivata o ascrivibile alla condotta del soggetto che richiede quel determinato aiuto.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze che il figlio maggiorenne fosse uscito da un periodo di detenzione, il non avesse una fissa dimora, fosse iscritto alle liste di collocamento da tempi recenti (e non all’epoca dell’avvio della causa), le testimonianze assunte, costituissero le conseguenze di una scelta di vita, non già cause dell’impossibilità a provvedere a sé stesso.
Le richieste del ragazzo sono pertanto state rigettate.
Tribunale di Cassino, 12.04.2018
Tribunale di Cassino, 12-04-2018