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La compravendita immobiliare è opponibile al fallimento solo con la nota di trascrizione

Colui che ha acquistato un immobile da un soggetto poi fallito può opporre al fallimento del venditore il contratto di compravendita solo producendo in giudizio, in originale o in copia conforme, la nota di trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

È una precisazione resa dalla Corte di Cassazione, decidendo il ricorso proposto dall’acquirente di un immobile avverso il decreto del Tribunale di Milano, con il quale era stata rigettata l’opposizione allo stato passivo avanzata sul presupposto dell’inopponibilità al fallimento, ai sensi dell’art. 45 I.f., dell’atto di compravendita del bene rivendicato sulla base del solo atto di cessione.

La Suprema Corte ha rammentato che, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa; non può invece aversi riguardo al contenuto del titolo di acquisto che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Pertanto, ha continuato la Corte, l’opponibilità al fallimento del venditore – la cui qualità di terzo nel procedimento di opposizione allo stato passivo non è dubitabile, anche in forza del disposto dell’art. 45 L. fall.- di un contratto di compravendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova può essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione.

Poiché nel caso di specie detta nota non era stata prodotta dall’acquirente, la Corte ha ritenuto le doglianze di tale ultima parte infondate e ha rigettato il ricorso.

Cassazione Civile, 13.09.2018, n. 22419

Cassazione Civile, 13-09-2018, n. 22419