Il coniuge affidatario ha un proprio diritto autonomo ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, anche se quest’ultimo vi rinuncia con espressa dichiarazione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, qui sotto allegata, pronunciata a seguito di un procedimento per la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia maggiorenne.
Nel dettaglio, il Tribunale e la Corte d’Appello, rilevata la non autosufficienza economica della ragazza, avevano ritenuto che la rinuncia operata dalla stessa al suo mantenimento fosse ininfluente perché afferente a diritti indisponibili ed, in quanto tali, irrinunciabili.
La Suprema Corte, investita della questione in forza del ricorso presentato dal padre, ha, in primo luogo, ribadito che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
La Cassazione, confermando l’indisponibilità del diritto al mantenimento a favore del figlio maggiorenne, ha altresì aggiunto che: “il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente” e pertanto “la eventuale rinuncia del figlio al suo mantenimento, a prescindere dalla sua invalidità per indisponibilità del relativo diritto, non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridica – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno”.
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha confermato la debenza dell’assegno di mantenimento a favore della figlia, nonostante la sua rinuncia.
Cassazione Civile, 15.11.2018, n. 32529
Cassazione Civile, 15-11-2018, n. 32529