Il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza della procedura concorsuale con le esigenze difensive dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura porta ad escludere una libera consultazione del fascicolo fallimentare, la quale dovrà essere pertanto subordinata ad una specifica motivata istanza da parte dell’interessato.
Lo ha affermato la Suprema Corte, dopo che il Tribunale di Chieti, a seguito di reclamo da parte degli istanti, aveva accolto la richiesta di accesso al fascicolo evidenziando che: a) seppur i reclamanti fossero già stati autorizzati nel 2012 ad accedere agli atti, la seconda istanza era stata formulata da nuovo difensore; b) tale nuova richiesta aveva ad oggetto documenti successivi al 2012; c) non sussiste alcun impedimento normativo alla reiterazione di più istanze di accesso.
Il Fallimento ha presentato ricorso in Cassazione avverso la pronuncia del Tribunale, lamentando, tra gli altri, il diritto di accesso precedentemente riconosciuto.
A tal proposito, la Suprema Corte ha negato l’arbitrarietà dell’accesso agli atti ed ai documenti del fascicolo fallimentare, stante i differenti interessi in gioco: ha evidenziato, infatti, che il comitato dei creditori ed il fallito hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste uno specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore; tuttavia tale diritto deve essere contemperato alle esigenze di riservatezza della procedura concorsuale, nonché alle esigenze difensive dei soggetti coinvolti.
Cassazione Civile, 08.01.2019, n. 212
Cassazione Civile, 08-01-2019, n. 212