È irrilevante il valore del compendio ereditario acquisito dal marito nelle more del giudizio di divorzio ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, stante la mancanza di un contributo causale prestato dalla donna alla formazione del patrimonio del suocero.
Il Tribunale di Prato, all’esito di un procedimento di divorzio, ha rigettato la domanda della ex moglie di ricevere un assegno divorzile sulla base del fatto che l’ex marito aveva incrementato il proprio patrimonio in ragione della eredità paterna.
Il Tribunale ha richiamato il percorso argomentativo enucleato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018, evidenziando come la funzione perequativa – compensativa riconosciuta oggi all’assegno divorzile non mira alla ricostruzione del tenore di vita della famiglia, bensì a garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge.
Sulla base di ciò, il Tribunale ha affermato che nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto alla ex moglie, stante l’assenza di connessione causale tra il contributo offerto dalla medesima e la formazione del patrimonio del suocero, poi trasmesso a titolo ereditario al marito.
Il Tribunale ha altresì rilevato l’autosufficienza economica della donna, percipiente uno stipendio mensile adeguato a garantirle un’esistenza dignitosa, nonché la mancata prova in ordine alle aspettative professionali sacrificate dalla istante durante il matrimonio.
Tribunale di Prato, 16.01.2019
Tribunale di Prato, 16-01-2019