La soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori separati risponde agli interessi della prole ed è pertanto da preferire laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto.
Il Tribunale di Catanzaro anticipa i contenuti del ddl Pillon, all’esame del Parlamento, secondo cui non si potrà più identificare un genitore collocatario del minore in virtù della previsione di tempi di collocamento del figlio in egual misura presso il padre e la madre.
Nel caso di specie, nel procedimento di separazione tra i coniugi, il padre aveva chiesto il collocamento paritario e alternato del figlio tra lui e la madre, nonché il rigetto della richiesta della assegnazione della casa familiare a favore della moglie.
Il Tribunale ha in primo luogo chiarito che la c.d. shared custody, ossia la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori, pur di grande successo ed applicazione negli USA e in molti paesi europei, non ha ancora larga applicazione nella giurisprudenza italiana, sebbene in linea con l’art. 337 ter c.c. che pare riferirsi non solo all’affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa. Il Giudice ha altresì evidenziato come diversi siano gli studi che dimostrano l’effetto positivo di tale strumento sulla crescita emotiva del bambino, che ha la possibilità di sviluppare con entrambi i genitori una buona e solida relazione parentale.
Ciò premesso, nel caso esaminato, il Tribunale di Catanzaro ha accolto la richiesta del padre rilevando che: a) l’età del figlio (di anni 6) non era di ostacolo all’adozione della misura; b) l’abitazione del padre era un ambiente familiare al bambino, con presenza di spazi a lui dedicati; c) il padre disponeva di molto tempo per occuparsi del figlio, godeva di un rete familiare di supporto ed era dotato di adeguate capacità genitoriali; d) non erano stati registrati particolari conflitti nella coppia.
In attesa, dunque, che tale nuovo strumento di affidamento venga approvato dal Parlamento Italiano, la giurisprudenza di merito pare positivamente orientata ad anticiparne l’applicazione qualora le peculiarità del caso concreto lo consentano.
Tribunale di Catanzaro, 28.02.2019, n. 443
Tribunale di Catanzaro, 28.02.2019, n. 443