Il condomino affetto da disfuzioni fisiche che non gli permettono un’ampia sfera di movimento ha il diritto di installare a proprie spese l’ascensore in condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto pienamente fondata la domanda di un condomino che chiedeva di essere autorizzato ad installare, a proprie spese, l’ascensore all’interno del condominio, stante l’handicap fisico della moglie, affetta da obesità con complicanze artrosiche.
In particolare il Tribunale, a fronte delle contestazioni mosse dal Condominio circa la necessità di una delibera assembleare per l’istallazione dell’ascensore, ha evidenziato che nelle ipotesi in cui sia un singolo condomino a voler realizzare l’innovazione, non può che trovare applicazione l’art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune e, a tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa stessa; pertanto, ha affermato il Tribunale, “l’applicabilità alla fattispecie concreta della disposizione dell’art 1102 c.c. consente di escludere la necessità di una delibera assembleare di autorizzazione”.
Il Tribunale ha altresì preso atto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio dalla quale era emerso che gli interventi necessari pe l’istallazione dell’ascensore avrebbero garantito la conservazione del decoro architettonico dell’intero edificio.
Tribunale di Roma, 16.11.2018, n. 22022
Tribunale di Roma, 15-11-2018, n. 22022