L’assegno di divorzio permane dovuto se non sopraggiungono nuove circostanze, migliorative o peggiorative, che mutino le condizioni economiche degli ex coniugi rispetto al momento in cui è stato determinato.
La Corte di Cassazione, sulla base di detto principio, ha rigettato il ricorso di un uomo che si era visto respingere, sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, la richiesta di revisione dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie, così come era stato determinato in sede divorzile ben diciassette anni prima; a fondamento della propria pretesa l’ex marito aveva allegato, da un lato, il peggioramento della propria condizione economica reddituale a seguito del pensionamento e, dall’altro, il miglioramento della condizione economica dell’ex moglie in quanto, successivamente al divorzio, era divenuta beneficiaria di una indennità di accompagnamento.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la domanda dell’uomo, ritenendo che la stessa si risolvesse in buona sostanza in un implicito e non concesso riesame del giudizio di merito operato nel precedente grado dalla Corte d’Appello, la quale aveva rilevato come il marito non avesse provato l’asserito mutamento, rispettivamente peggiorativo e migliorativo, delle condizioni economiche proprie e dell’ex moglie.
L’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge è stato dunque confermato.
Cassazione Civile, 06.03.2019, n. 6518
Cassazione Civile, 06-03-2019, n. 6518