Gli apporti economici versati nel corso della convivenza, se proporzionati alle rispettive capacità economiche dei conviventi, non vanno restituiti, in quanto ritenuti adempimenti doverosi in un rapporto affettivo consolidato dal quale deriva necessariamente una forma di collaborazione morale e materiale.
Il Tribunale di Milano è tornato ad esprimersi sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali dopo la cessazione di una convivenza more uxorio. Nel dettaglio, conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale oramai pacifico e consolidato, ha ribadito che gli esborsi economici tra conviventi costituiscono adempimenti di obblighi morali-sociali derivanti dall’instaurata convivenza ed, in quanto tali, non suscettibili di ripetizione da parte di chi li ha spontaneamente versati.
Nel caso specifico, la donna, ex convivente, aveva fatto ricorso al Tribunale chiedendo la restituzione della somma da ella versata per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici funzionali all’immobile di proprietà dell’ex partner, negando peraltro l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura con quest’ultimo.
Tuttavia, all’esito dell’istruttoria, era ampiamente emersa la sussistenza di una convivenza more uxorio tra le parti per la durata di due anni, durante la quale la coppia aveva condotto una vita comune sia sotto il profilo della gestione domestica che sotto il profilo della vita di relazione.
Il Tribunale di Milano, dunque, ha ritenuto l’acquisto di alcuni mobili ed elettrodomestici da parte della ricorrente un adempimento doveroso, considerata la stabile relazione affettiva intrattenuta con il compagno, nonché proporzionato alle capacità reddituali della donna ed al tenore di vita mantenuto dalla coppia durante la convivenza.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale non ha riscontrato alcun ingiusto arricchimento in capo dell’ex compagno, riconoscendo il diritto di costui di trattenere i mobili presso l’abitazione, senza alcun obbligo di rimborso nei confronti della ex compagna convivente.
Tribunale di Milano, 12.11.2018, n. 11390
Tribunale di Milano, 12-11-2018, n. 11390