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La ex ha diritto alla pensione di reversibilità solo se è titolare di un assegno divorzile

Il riconoscimento al coniuge divorziato del diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa presuppone che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio in forza della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza dello scorso 19 aprile, la n. 11129/2019, si è nuovamente espressa sulla spettanza della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, evidenziandone i presupposti.

In particolare, nel caso di specie, una donna aveva presentato ricorso al tribunale affinché le venisse riconosciuta la pensione di reversibilità a seguito del decesso dell’ex marito, pur non essendo titolare di un assegno divorzile, rilevando due circostanze: a) il fatto che le fosse stato riconosciuto un assegno di mantenimento in sede di separazione, ancorché nel giudizio di divorzio il Tribunale nulla avesse disposto a riguardo; b) il proprio stato di bisogno.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto la domanda della donna del tutto infondata sul rilievo che: a) l’assegno previsto in sede di separazione, fondato sul presupposto della permanenza del vincolo coniugale, non poteva rivivere una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) difettava in capo alla ricorrente la titolarità di un assegno divorzile quale presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità.

La Suprema Corte, adita con ricorso da parte dell’ex moglie, ha ritenuto le argomentazioni adottate nei gradi di giudizio precedenti conformi ai principi giurisprudenziali oramai consolidati in tema di pensione di reversibilità.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito come tra il diritto alla reversibilità e il diritto all’assegno di divorzio vi sia un nesso genetico e funzionale giacché “il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio che sia stata giudizialmente riconosciuto dal Tribunale …attraverso la sentenza che abbia pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la sentenza emessa in sede di revisione, non essendo sufficiente che detto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita”.

In ragione di ciò, la Cassazione ha dunque rigettato il ricorso della ex moglie vedova.

Cassazione Civile, sez. lavoro, 19.04.2019, n. 11129

Cassazione Civile, sez. lavoro, 19-04-2019, n. 11129