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Il genitore che non istruisce, educa e mantiene il figlio lo deve risarcire

La violazione dei doveri genitoriali di istruzione mantenimento ed educazione dei figli provoca agli stessi danni patrimoniali e non patrimoniali che possono essere risarciti dal genitore inadempiente.

La Corte di Cassazione, con un recente ordinanza qui sotto allegata, ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che, su ricorso di una figlia, aveva condannato il padre della ragazza, ritenuto assente ed inottemperante ai propri doveri genitoriali, al risarcimento di € 66.759,00 per il danno patrimoniale  e non patrimoniale cagionato alla figlia.

L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado lamentando: a) l’omesso esame della condotta della madre, che non avrebbe preso atto delle problematiche comportamentali della figlia; b) l’omesso esame della condotta della figlia che nonostante non avesse manifestato la volontà di proseguire gli studi universitari, avrebbe comunque fatto richiesta al padre del necessario supporto economico; c) l’errata liquidazione del danno subito dalla figlia.

La Corte di Cassazione ha in primo luogo rilevato la manifesta infondatezza della prima doglianza del ricorrente, evidenziando che la responsabilità di un genitore non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro possa non aver correttamente adempiuto ai propri obblighi; invero: “gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente presente: di essi ciascun genitore risponde integralmente”; a ciò la Suprema Corte ha aggiunto che, addirittura, anche nelle ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, non vengono meno gli obblighi dell’altro genitore per il periodo anteriore al riconoscimento della filiazione, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto.

In secondo luogo la Cassazione ha ravvisato l’inadempimento del padre, non già nel negare alla figlia il supporto agli studi universitari, bensì nella perpetrata assenza e nel mancato sostentamento economico e morale negli anni, tale da aver determinato difficoltà di vario genere nella crescita e serenità personale della ragazza.

Da ultimo la Corte, pur evidenziando l’impossibilità di esamine la liquidazione del danno stante un difetto di specificità del ricorso in merito alle varie partite di danno, ha ritenuto corretta  la quantificazione del pregiudizio da perdita di chance fatta secondo equità, mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità.

La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso del padre e confermato il risarcimento del danno a favore della figlia.

Cassazione Civile, 27.05.2019, n. 14382

Cassazione Civile, 27-05-2019, n. 14382