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Dovuto l’assegno divorzile se la ex ha svolto un lavoro poco remunerativo per scelte prese in accordo con il marito

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, nel valutare le rispettive condizioni economiche dei coniugi, dia rilievo alle scelte assunte della coppia durante tutta la vita matrimoniale.

Anche la Giurisprudenza di merito si sta allineando a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 18287/2018 in merito al riconoscimento ed alla quantificazione dell’assegno divorzile.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale di Pordenone in un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio si è trovato a decidere sulla richiesta di assegno formulata da una donna nei confronti del marito: la prima estetista, titolare di un proprio centro di servizi estetici; il secondo noto imprenditore e socio in un complesso di imprese familiari.

Fin dalla fase istruttoria è emersa, da un lato, la scarsità dei ricavi dell’attività dell’ex moglie a causa degli ingenti costi a cui la stessa doveva far fronte e, dall’altro, l’ingerenza del marito sia nelle scelte di gestione sia nel sostegno all’iniziativa commerciale con consistenti e sistematiche iniezioni di liquidità.

Premessa ed accertata l’evidente disparità economica tra i coniugi, il Tribunale ha evidenziato come tale asimmetria fosse del tutto riconducibile a scelte di vita matrimoniali; invero, secondo il Tribunale la donna  necessitava di un contributo economico dal marito, unica figura di spessore imprenditoriale nel contesto matrimoniale, che avrebbe contribuito in modo significativo, se non assorbente, alla costituzione di una iniziativa economica con dimensioni incongrue ed incoerenti al mercato ed alle competenze della ex consorte.

In ragione di ciò, il Tribunale di Pordenone ha accolto la richiesta della moglie e riconosciuto a favore della stessa un assegno divorzile di € 2.000,00 al mese.

Tribunale di Pordenone, 14.11.2018

Tribunale di Pordenone, 14-11-2018