Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1309 dello scorso 4 giugno, si è pronunciato sul tema della debenza delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori per la prole in assenza di concertazione, ritenendo dovute le spese per attività ricreative sostenute da un genitore, anche se non concordate con l’altro, purché corrispondenti al preminente interesse del figlio.
Nel caso in esame un padre aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero di spese straordinarie anticipate dalla madre, quali le rette di iscrizione alla scuola privata, per la mensa e per le attività sportive-ricreative, adducendo la mancata concertazione tra i genitori rispetto agli emolumenti sostenuti, nonché l’eccessività degli esborsi rispetto alle condizioni economiche del padre onerato.
La madre, dal conto suo, aveva sostenuto la conformità delle predette spese all’interesse del figlio.
Il Tribunale, ha avallato la difesa della madre, ritenendo che l’assenza di accordo tra i genitori dedotta dal padre non esonera quest’ultimo dal rimborso delle spese straordinarie anticipate dall’altro genitore, atteso l’evidente interesse del minore a proseguire nella scuola privata ove era sempre stato iscritto, nonché a continuare a svolgere l’attività agonistica a cui era da sempre dedito.
Il Tribunale di Verona ha dunque rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e confermato la debenza delle somme anticipate dalla madre per le spese straordinarie del figlio minore.
Tribunale di Verona, 04.06.2019, n. 1309
Tribunale di Verona, 04-06-2019, n. 1309