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Assegnazione casa familiare: la domanda va riproposta nel divorzio se il figlio diventa maggiorenne

Il genitore assegnatario della casa familiare in sede di separazione deve riproporre la medesima istanza nel giudizio di divorzio qualora il figlio, nelle more, sia divenuto maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, dovendo il giudice valutare nuovamente i presupposti dell’assegnazione.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza n. 10204 dello scorso aprile, ha esaminato il mutamento dei presupposti che sottendono all’assegnazione della casa familiare nel caso in cui il figlio, minorenne al tempo dell’assegnazione in sede di separazione, raggiunga la maggiore età prima o nelle more del procedimento di divorzio.

In particolare, nel caso di specie, la Corte d’Appello, in riforma di quanto stabilito dal Tribunale in un giudizio di divorzio, aveva revocato l’assegnazione della casa familiare assegnata alla madre in sede di separazione, non avendo quest’ultima formulato alcuna istanza di assegnazione dell’abitazione nel giudizio di divorzio, nelle more del quale il figlio con ella convivente aveva raggiunto la maggiore età; secondo i giudici di secondo grado il Tribunale non avrebbe potuto confermare il provvedimento di assegnazione della casa senza una apposita domanda di parte, incorrendo in un c.d.  vizio di extrapetizione.

La Corte di Cassazione, adita dalla madre, ha condiviso le conclusioni della Corte d’Appello, rigettando il ricorso della ricorrente. Innanzitutto ha evidenziato la funzione dell’art. 337 sexies c.c. che, nel disciplinare l’istituto della assegnazione della casa familiare, pone particolare attenzione all’interesse morale e materiale del figlio minore; di talché il giudice, in funzione dell’interesse della prole, è tenuto a sollevare ufficiosamente la questione al fine di vagliarne i presupposti.

La Corte ha altresì ribadito come il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare si attenui con il raggiungimento della maggiore età; a detta della Corte infatti “l’esigenza di preservare la continuità dell’habitat domestico in funzione dell’equilibrato sviluppo psico – fisico del minore perde di centralità con i raggiungimento della maggiore età per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio”.

Dunque il mutamento della condizione giuridica complessiva del figlio maggiorenne rispetto a quella del figlio minorenne non può prescindere dalla formulazione di una nuova istanza di assegnazione della casa familiare da parte del genitore già assegnatario, affinché il giudice ne vagli nuovamente i presupposti.

Sulla base di ciò, la Suprema Corte ha confermato la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare e rigettato il ricorso della madre.

Cassazione Civile, 11.04.2019, n. 10204

Cassazione Civile, 11-04-2019, n. 10204