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Niente cognome paterno al figlio che non lo vuole

Nell’ambito di un giudizio per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, il Giudice può escludere l’attribuzione al minore del cognome paterno, se questi si oppone ed intende mantenere il cognome materno precedentemente attribuitogli, divenuto autonomo segno della sua identità personale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con un recente sentenza qui sotto allegata.

Nella fattispecie, il Tribunale di Latina, pur accogliendo la domanda di un padre di riconoscimento della figlia, aveva disposto che la minore quindicenne conservasse il cognome materno. Al contrario la Corte d’Appello tuttavia, ritenendo fondata l’impugnazione del padre, aveva stabilito che alla minore fosse attribuito il cognome paterno, in luogo di quello materno.

La madre ha presentato dunque ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello, evidenziando la volontà della figlia – quindicenne e capace di discernimento – di mantenere il solo cognome materno, non avendo sino allora avuto con il padre alcun tipo di rapporto.

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di doglianza della donna avverso le conclusioni della Corte d’Appello.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale; la scelta del giudice, dunque, è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento”.

Nel caso di specie la Cassazione ha evidenziato come l’età della minore – quindicenne, in fase adolescenziale – fosse una circostanza sintomatica di un potenziale inserimento in una rete di relazioni sociali e fosse, allo stesso tempo, rivelatrice di una marcata cognizione identitaria di sé, espressa dal cognome materno, quale segno di identificazione sociale della ragazza fin dalla nascita.

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre.

 Cassazione Civile, 04.07.2019, n. 21349

Cassazione Civile, 04-07-2019, n. 21349