La Corte d’Appello di Venezia nell’ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ha stabilito che, al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio, è necessario che il genitore obbligato fornisca una chiara ed attendibile ricostruzione della propria situazione reddituale e patrimoniale; la “nebulosità” di tale condizione non consente una riduzione del contributo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, a seguito della domanda di un padre di ridurre l’assegno di mantenimento dei tre figli oramai maggiorenni, aveva revocato l’assegno per il figlio più grande, confermato quello per il secondo ed elevato il contributo per il figlio più piccolo.
Il padre ha presentato appello avverso detta decisione, nella parte in cui ha confermato ed aumentato l’assegno per i due figli più giovani, deducendo che il Tribunale avrebbe effettuato una errata valutazione delle sue condizioni reddituali che – a detta dell’appellante – erano nettamente peggiorate rispetto all’epoca in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio.
La Corte d’Appello di Venezia ha preliminarmente rilevato, in linea generale, che “al fine della determinazione del ‘quantum’ dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali”.
Tuttavia i Giudici veneziani hanno osservato come nel caso di specie il ricorrente – a fondamento della propria domanda di riduzione del contributo per i figli – non avesse offerto, come necessario, un chiaro prospetto complessivo e riepilogativo dal quale far desumere le proprie entrate ed uscite, nonché i rapporti societari a lui riconducibili.
Tale “nebulosità” reddituale del padre, a parere della Corte, ha legittimamente fondato il rigetto da parte del Tribunale di Verona della richiesta di quest’ultimo di ridurre l’assegno di mantenimento per la prole, non avendo egli fornito prova né di un mutamento delle proprie condizioni reddituali, né di una autosufficienza economica raggiunta dai figli.
L’appello è pertanto stato rigettato.
Corte d’Appello di Venezia, 24.06.2019
Corte d’Appello di Venezia, 24-06-2019