Se in sede di separazione i coniugi si accordano per riconoscere alla moglie una somma una tantum, questo non significa che in sede di divorzio alla stessa non possa essere riconosciuto un assegno divorzile qualora ne sussistano i presupposti.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza dello scorso 6 settembre, qui sotto allegata, in un caso in cui il Tribunale, all’esito di un procedimento divorzile, non aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno, poiché i coniugi in sede di separazione consensuale avevano previsto il versamento di 200,00 milioni di lire a favore della donna e la rinuncia da parte di quest’ultima di chiedere in sede di successivo divorzio alcun assegno; il Tribunale, infatti, aveva ritenuto l’esaustività del versamento tale da escludere un futuro stato di bisogno della moglie.
Al contrario, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva affermato come: a) l’accordo formalizzato in sede di separazione, nella parte in cui escludeva il diritto della moglie per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, dovesse ritenersi nullo per illiceità della causa; b) la corresponsione di una somma una tantum potesse avvenire soltanto in sede divorzile; c) nella fattispecie sussistessero i presupporti per il riconoscimento dell’assegno divorzile (ossia la mancanza di autosufficienza economica della donna derivante dalla sua inidoneità al lavoro in quanto affetta da serie psicopatologie e dalla mancata disponibilità di una stabile abitazione).
L’ex marito ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui non aveva riconosciuto alla donna uno stato di autosufficienza economica: a detta del ricorrente, infatti, l’ex moglie non si sarebbe trovata in uno stato di bisogno, attese le importanti somme dallo stesso versate alla medesima in sede di separazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile, in quanto finalizzata a contestare un dato di fatto (la condizione di non autosufficienza economica della moglie) la cui valutazione non rientra tra le competenze della Suprema Corte.
Quest’ultima ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso e confermato quanto in precedenza stabilito dalla Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, 06.09,2019, n. 22401
Cassazione Civile, 06-09-2019, n. 22401