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Il condominio non risponde dei danni all’appartamento di un singolo condomino derivanti dalle infiltrazioni del suo terrazzo

La Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso 20 giugno è tornata sul tema del risarcimento del danno per infiltrazioni affermando che il Codominio, quale custode, risponde dei danni all’appartamento del singolo condomino solo se derivanti da infiltrazioni presenti su parti comuni, mentre non ha alcuna responsabilità qualora le infiltrazioni provengano da parti private ad uso esclusivo del singolo condomino.

Nel caso di specie un condomino aveva citato in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni arrecati al suo appartamento, causati da infiltrazioni derivanti dal terrazzo di sua esclusiva proprietà.

Nel giudizio di primo grado, a seguito dell’espletamento di Consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del danno, era emerso che le infiltrazioni al suo terrazzo erano causate dal passaggio di tubature abusive provenienti anche da altre unità abitative che scaricavano sul terrazzo medesimo; a fronte di ciò il Tribunale di Napoli aveva condannato il Codominio a risarcire il singolo condomino dei danni subiti.

La Corte d’Appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva escluso ogni tipo di responsabilità a carico del Condominio; a parere della Corte, infatti, la terrazza era ad esclusivo uso e godimento del singolo condomino, unico soggetto obbligato a curarne la manutenzione e a risponderne in caso di omissione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto le conclusioni della Corte d’Appello coerenti con l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato in materia, secondo il quale: “la responsabilità concorrente del condominio con il proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell’appartamento sottostante, suppone che il lastrico o la terrazza per i suoi connotati strutturali e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari”.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la terrazza, di proprietà ed uso esclusivi del condomino attore, costituisse un autonomo corpo di fabbrica rispetto all’edificio condominiale, senza alcuna funzione di copertura del fabbricato, con conseguente esclusione di ogni tipo di responsabilità in capo al Condominio per l’omessa manutenzione e custodia della terrazza, oneri gravanti in via esclusiva sull’unico condomino proprietario e usuario.

Cassazione Civile, 20.06.2019, n. 16625

Cassazione Civile, 20-06-2019, n. 16625