È ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione riguardanti la contribuzione al mantenimento, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La Cassazione ha recentemente ribadito detto principio con la sentenza n. 27205 del 23 ottobre scorso (allegata in calce), richiamando un suo indirizzo oramai pacifico.
Nel caso posto all’attenzione della Corte un uomo aveva proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. al fine di ottenere la modifica delle condizioni della separazione, affinché fosse ridotto il contributo dovuto sia per il mantenimento della moglie che per la prole.
Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto inammissibile il ricorso per la modifica, rilevando che le stesse domande erano oggetto anche del procedimento di divorzio nel frattempo instaurato; proposta poi impugnazione da parte del marito, la Corte d’Appello aveva respinto il reclamo, condividendo le conclusioni del Giudice di primo grado.
L’uomo, lamentando l’erronea applicazione del principio del “ne bis in idem”, ha dunque adito la Cassazione, la quale ha ritenuto fondate tali doglianze.
La Suprema Corte, in particolare, ha rammentato che è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione, la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo: invero – ha precisato la Corte – la sentenza di divorzio, operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale ancora in corso, qualora sussista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia di separazione e dei relativi provvedimenti di natura patrimoniale.
I Giudici hanno altresì osservato che l’unica ipotesi in cui un siffatto interesse debba ritenersi escluso è quella in cui vengano richiesti sia l’assegno di mantenimento sia quello divorzile da parte del coniuge per il medesimo periodo, ossia quando il Giudice del divorzio abbia adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, poiché in tal caso si realizzerebbe “… una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso…”.
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del marito, cassando il decreto impugnato e rinviando le parti alla Corte d’Appello in diversa composizione per assumere la decisione nel merito in conformità al principio sopra cennato.
Cassazione Civile, 23.10.2019, n. 27205
Cassazione Civile, 23-10-2019, n. 27205