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Adozione: vi è stato di abbandono del minore se non ha avuto rapporti significativi con i parenti

Lo stato di abbandono dei minori che conduce all’adozione non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

La Cassazione è tornata di recente sul tema delle adozioni, precisando il principio anzidetto. Nello specifico, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Brescia, sezione minorenni, aveva rigettato gli appelli proposti da due genitori avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore; la Corte territoriale aveva affermato che, in base agli elementi acquisiti, non vi fosse coesione familiare e solidità di rapporti tra la minore ed i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro, i quali ultimi si erano dichiarati disponibili a richiedere in adozione o in affidamento la minore.

Il padre ha dunque adito la Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge sull’adozione (L. n. 184 del 1983) e della normativa internazionale concernente i diritti fondamentali dei minori, in relazione alla insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale della minore, nonché l’omessa valutazione dell’interesse superiore della bambina a vivere nella famiglia di origine della zia paterna.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, richiamando e dando continuità al proprio orientamento secondo cui “… lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 12 della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12 (Cass. n. 9021/2018 e Cass. n. 2102/2011)”.

Ciò precisato, la Suprema Corte ha rilevato come nella fattispecie concreta la Corte d’Appello avesse insindacabilmente accertato: a) da un lato, l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e la zia paterna e suo marito, residenti in Francia, rimarcando anche che la richiesta dei parenti non era stata ragionevolmente tempestiva; b) dall’altro lato, la mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale cambiamento contestuale e linguistico che si sarebbe determinato, stante la residenza degli zii in Francia.

Secondo la Cassazione, pertanto, il Giudice di secondo grado, accertando tali circostanze di fatto, aveva correttamente ritento sussistente lo stato di abbandono della minore.

Cassazione Civile, 04.12.2019, n. 31672

Cassazione Civile, 04-12-2019, n. 31672