La Cassazione continua univocamente ad uniformarsi al principio sancito dalle Sezioni Unite nel luglio 2018, secondo il quale il Giudice può riconoscere il diritto ad un assegno di divorzio al coniuge previa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, che deve tenere conto anche del contributo dei coniugi all’andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio individuale e comune, senza tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio.
Lo ha infatti ribadito anche nei giorni scorsi con la sentenza n. 32398, pronunciandosi sul ricorso di un uomo a carico del quale il Tribunale aveva disposto l’obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di 2000 euro; in sede di impugnazione la Corte d’Appello aveva confermato detta sentenza, rilevando che – mentre la beneficiaria aveva 60 anni, era invalida al 60% e non era produttrice di reddito – l’ex marito possedeva beni patrimoniali e percepiva un reddito annuale di 90.000 euro e quantificando l’assegno tenendo conto del tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio, senza considerare l’inerzia della donna nel cercare un impiego dopo la fine del matrimonio.
L’uomo pertanto ha adito la Cassazione, lamentando:
- l’illegittima applicazione del criterio del tenore di vita, già messo da parte dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 che aveva ancorato l’attribuzione dell’assegno alla non autosufficienza economica del soggetto richiedente;
- la considerazione ai fini dell’attribuzione dell’assegno della durata del matrimonio;
- l’omessa valutazione del fatto che la donna non si fosse attivata nella ricerca di un lavoro dopo essersi dimessa volontariamente da un’ottima posizione ed avesse rifiutato un’offerta di lavoro che le avrebbe garantito uno stipendio annuo di 20.000 euro.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché reinterpreti i fatti storici e normativi del caso di specie, che non sono stati trattati o esaminati nei primi due gradi del giudizio, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 18287/2018: in detta sentenza, in particolare, si è affermato che l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente non può essere valutata in base all’oramai superato criterio del tenore di vita; occorre piuttosto attenersi ai criteri indicati nell’art 5 comma 6, L. Div. ovvero ai ruoli endo-familiari assunti dalle parti durante il matrimonio e dalla misura in cui ciascuno ha contribuito all’andamento familiare, compresa la formazione del patrimonio comune e personale di ognuno, visto che l’assegno deve svolgere una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Cassazione Civile, 11.12.2019, n. 32398
Cassazione Civile, 11-12-2019, n. 32398