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L’ex può accedere alla documentazione fiscale del coniuge

È garantito il diritto di accesso ai documenti fiscali del coniuge in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio ai fini del puntuale accertamento della situazione economico-patrimoniale; tale esigenza prevale sul diritto di riservatezza in materi adi accesso a documenti “sensibili”.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato in un caso in cui un uomo aveva presentato ricorso al T.A.R. Campania avverso il diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’istanza di accesso a tutta la documentazione fiscale della moglie dallo stesso presentata nel corso del giudizio di separazione personale.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso del marito con pronuncia in seguito impugnata dall’Agenzia delle Entrate avanti al Consiglio di Stato, sull’assunto che fosse legittimo l’accesso alle sole dichiarazioni dei redditi, non anche a tutta la documentazione fiscale relativa alla donna.

 Nel decidere il ricorso il Consiglio di Stato:

  • innanzitutto, ha qualificato il diritto di accesso de quo quale estrinsecazione della tutela dei diritti fondamentali di tutta la famiglia, essendo nel giudizio di separazione spesso presenti sia gli interessi confliggenti dei coniugi che gli interessi dei figli; di talché, qualora sussista in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale, si riconosce al privato di avvalersi direttamente degli ordinari strumenti offerti dall’ordinamento per ottenere gli stessi dati che il Giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare;
  • in secondo luogo, ha rilevato come nei giudizi di separazione e divorzio – in sintonia con le recenti tendenze della giurisprudenza in tema di assegno divorzile – sussista una evidente esigenza di realizzare una analitica comparazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, che tenga conto del possesso di redditi di qualsiasi specie e di cespiti patrimoniali immobiliari e mobiliari, al fine di evitare rendite parassitarie; in ragione di tale esigenza, ha continuato il Consiglio, “non risulta giustificata una eventuale limitazione del diritto di accesso, rimettendo il possibile ingresso in giudizio di documentazione fiscale alla spontanea produzione di parte di documenti già in suo possesso ovvero al discrezionale esercizio del potere ufficioso di esibizione documentale o di acquisizione di informazioni”.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermato quanto statuito dal Giudice Amministrativo di prime cure.

Consiglio di Stato, 27.08.2019, n. 5910

Consiglio di Stato, 27-08-2019, n. 5910