La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza dello scorso 16 gennaio, si è nuovamente espressa sul tema dell’attribuzione giudiziale del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente dai genitori.
Nel caso in esame, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda di un padre naturale di attribuire al figlio il proprio cognome, in aggiunta a quello della madre, che per prima aveva riconosciuto il bambino; la Corte d’Appello aveva, a sua volta, confermato la decisione del giudice di prime cure.
La madre ha presentato ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello lamentando l’aggiunta del patronimico che, a detta della ricorrente, avrebbe leso l’interesse del minore che aveva già acquisito una definitiva e formale identità con il matronimico.
La Suprema Corte, riprendendo un principio già affermato in materia, ha ribadito che “è legittima l’attribuzione del patronimico, in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non ne sia lesivo dell’identità personale, ove questa sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.
Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello conforme a tale principio avendo escluso la ricorrenza di ragioni pregiudizievoli o ostative all’attribuzione del cognome paterno sulla scorta dei seguenti rilievi: a) il bambino, di appena 8 anni, non aveva ancora acquisito con il matronimico una definitiva e formata identità nella trama dei suoi rapporti personali e sociali; b) la carenza di relazione tra il padre naturale ed il figlio non poteva ritenersi come causa ostativa all’aggiunta del cognome paterno, tenuto conto dell’assenza di comportamenti negativi del padre tali da renderlo inidoneo al ruolo genitoriale.
Tenendo conto di tali circostanze, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della madre e confermato l’attribuzione al figlio minore del cognome paterno, in aggiunta a quello materno.
Cassazione Civile, 16.01.2020, n. 772
Cassazione Civile,16-01-2020, n. 772