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Assegno ai figli: il tenore di vita non deve cambiare

Se, da un lato, a seguito del divorzio la moglie non ha alcun diritto al mantenimento in conformità al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dall’altro lato, la prole, anche a seguito della crisi coniugale, ha diritto ad essere mantenuta in conformità al tenore di vita mantenuto in precedenza.

Tale precisazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; nonostante la Corte d’Appello avesse aumentato il contributo paterno per il mantenimento del figlio rispetto a quanto stabilito dal Tribunale,

la madre collocataria ha presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione, lamentando la valutazione operata dal Giudice d’Appello che – a detta della ricorrente – nel quantificare l’assegno di mantenimento per il figlio non avrebbe correttamente valutato i redditi degli ex coniugi e le accresciute esigenze del ragazzo.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso della donna inammissibile, in quanto consistente in una mera contestazione della valutazione di merito operata dalla Corte d’Appello, che non può essere riesaminata e valutata dalla Suprema Corte.

Quest’ultima, tuttavia, ha colto l’occasione per richiamare e ribadire il principio secondo il quale, anche a seguito della separazione personale dei coniugi, continua a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, sulla base del tenore di vita analogo, per quanto possibile, a quello goduto in costanza di matrimonio.

Cassazione Civile, 23.01.2020, n. 1562

Cassazione Civile, 23-01-2020, 1562