I danni non patrimoniali risarcibili per l’assenza della figura paterna sono dovuti dalla nascita del figlio, poiché il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale ricollegabile all’assenza paterna fin dalla prima fase di vita fino all’età di circa sei anni.
Il 15 luglio scorso la Corte di Appello di Ancona ha affermato il principio anzidetto, confermando il pacifico orientamento della Giurisprudenza in merito.
Nel caso di specie, il Tribunale di Pesaro, a seguito dell’accoglimento delle domande di accertamento e di dichiarazione di paternità proposte dalla madre, aveva condannato il padre a risarcire il danno non patrimoniale subito dal figlio quantificando l’importo in base alla durata della condotta inadempiente, ossia dal momento in cui era stata acquisita consapevolezza della paternità con la dichiarazione giudiziale di paternità.
La madre del minore ha impugnato l’anzidetta pronuncia avanti la Corte di Appello di Ancona, la quale ha ritenuto fondato il motivo di gravame, in quanto la consapevolezza della paternità “non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci generati dalla indiscussa consumazione di rapporti”.
Secondo il Collegio, il manifesto disinteresse di un genitore costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
Nel caso di specie è stato accertato che il padre, pur informato della gravidanza, nulla ha fatto per effettuare eventuali accertamenti in caso di dubbi sulla paternità, dimostrando un disinteresse nei confronti del minore.
In ragione di ciò, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza, ha accolto la domanda della madre e condannato il padre al risarcimento del danno non patrimoniale a decorrere dalla nascita del figlio.
Corte di appello di Ancona, sentenza 15.07.2020
Corte di Appello di Ancona, sentenza 15.07.2020