La Corte d’appello di Bologna si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione circa il riconoscimento del diritto del figlio maggiorenne non indipendente economicamente di essere mantenuto.
Nel caso di specie, una figlia aveva proposto reclamo avverso la pronuncia del Tribunale di Bologna che aveva revocato in capo alla madre l’obbligo di corrisponderle un contributo al mantenimento ordinario, asserendo di non essere ancora autosufficiente sotto il profilo economico.
La Corte d’appello, investita della questione, ha richiamato una recente pronuncia della Cassazione, secondo la quale il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha affermato: “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa familiare, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”(cfr. Cassazione Civile n. 17183/2020).
Alla luce di tale orientamento, la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto che, nel caso di specie, la reclamante, pur avendo completato il percorso scolastico e formativo e provato di non essere rimasta colpevolmente inerte, è riuscita a reperire solo un’occupazione precaria, tale da non raggiungere una autosufficienza economica.
Per queste ragioni, la Corte d’appello ha posto a carico della madre l’obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore della figlia.
Corte d’appello di Bologna, 16.10.2020, n. 4575
Corte d’appello di Bologna, 16.10.2020, n. 4575