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Perdura il mantenimento del figlio anche se si sposa

Il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo al mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, determina l’automatica cessazione del contributo solo se la costituzione del nuovo nucleo familiare esclude la necessità di mezzi di sostegno adeguati per vivere, in quanto produce un mutamento sostanziale della precedente condizione di vita degli sposi.

E’ questo il principio stabilito dalla Corte d’appello di Bari, adita su reclamo di un padre avverso il rigetto della domanda di revoca dell’assegno di mantenimento versato in favore della figlia maggiorenne.

Infatti, nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che fosse da escludere un’inerzia colposa della figlia ventiduenne, la quale si era adoperata nella ricerca di un lavoro ma senza alcun successo e a nulla rilevando il matrimonio nel frattempo contratto dalla stessa.

Il padre, però, aveva proposto reclamo avanti la Corte d’appello lamentando la mancata valutazione del matrimonio contratto dalla figlia, che aveva deciso così di dare vita ad un nuovo ed autonomo nucleo familiare con l’assunzione da parte dei coniugi dell’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale.

Secondo la Corte d’appello di Bari, tuttavia, il matrimonio di un figlio non esclude in automatico il diritto ad essere mantenuto dai genitori occorrendo la prova dell’intervenuta indipendenza economica, raggiunta anche solo attraverso il lavoro svolto dal coniuge.

Nella specie, ad avviso della Corte, non poteva dirsi formato un autonomo nucleo familiare, avendo gli sposi continuato a vivere separatamente ognuno presso la propria famiglia proprio per l’impossibilità di essere economicamente indipendenti, dovendosi intendere il matrimonio tra loro contratto come mera espressione di volontà vincolante solo giuridicamente.

Per questi motivi la Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo del padre e confermato il decreto del giudice di primo grado che aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali che governano la materia.

Corte d’appello di Bari, decr. 03.11.2020

Corte d’appello di Bari, decr. 03.11.2020