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Il padre deve mantenere il figlio maggiorenne anche se lavora da lui

Con una recente sentenza del 3 dicembre scorso, qui sotto allegata, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del mantenimento del figlio maggiorenne affermando che solo il provvedimento del giudice che accerti il mutamento delle condizioni economiche di quest’ultimo può determinare il venir meno dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore non convivente.

Nel caso di specie, una madre aveva notificato un atto di precetto all’ex marito intimante il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, così come stabilito in sede di divorzio.

L’uomo aveva promosso opposizione a precetto contestando la debenza delle somme intimate in ragione del mutamento delle condizioni reddituali del figlio che era stato assunto proprio presso l’azienda paterna.

Il Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Messina, aveva respinto l’opposizione del padre, affermando la legittimazione della madre a richiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio, in ragione del fatto che le circostanze dedotte dell’ex marito, ovvero il sopraggiungere di fatti nuovi determinanti il miglioramento delle condizioni reddituali del ragazzo ed il conseguente venir meno dell’obbligo di contribuzione del padre, avrebbero dovuto essere fatte valere con il diverso procedimento finalizzato ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, non già in sede di opposizione a precetto.

La Corte di Cassazione, investita della questione su ricorso da parte del padre, ha confermato le decisioni dei giudici di merito, affermando che “con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questione relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art 710 c.p.c. o del divorzio di cui all’art. 9 l. 898/70”.

In forza di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’uomo e confermato la debenza delle somme intimate con atto di precetto dall’ex moglie a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Cassazione Civile, 03.12.20120, n. 27602

Cassazione Civile, 03-12-2020, n. 27602