Con una interessante sentenza il Tribunale di Modena ha affrontato la questione circa la validità della rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile e le conseguenze che da essa derivano.
Nel caso esaminato, una ex moglie aveva agito in giudizio nei confronti dell’INPS e della seconda moglie del suo ex marito deceduto, al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto alla quota della pensione di reversibilità di quest’ultimo.
La ricorrente, che non era beneficiaria dell’assegno divorzile al momento del decesso dell’ex coniuge, avendo ella rinunciato a tale diritto con un atto privato, aveva chiesto più volte il ripristino di tale contributo economico e rilevava come suddetta rinuncia non fosse stata soggetta ad alcun vaglio giurisdizionale.
Il Tribunale di Mantova ha chiarito come “Il diritto all’assegno divorzile non è di per sé un diritto indisponibile e al pari di tutti i diritti disponibili può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare – purché non stragiudizialmente in vista della pronuncia di divorzio – sicché non vi è ragione per sostenere che il sol fatto che il riconoscimento di tale diritto sia contenuto in una sentenza debba limitarne l’esercizio, escludendo o comunque limitando la possibilità di potervi rinunciare. La rinuncia al diritto è infatti pur sempre una forma di esercizio dello stesso”; con l’ulteriore precisazione che, in ragione dell’effetto estintivo che tale rinuncia determina, appare irrilevante qualsiasi successiva richiesta di ripristino del pagamento.
In conclusione, il Tribunale di Mantova ha respinto la domanda dell’ex moglie rinunciataria dell’assegno divorzile, non riconoscendole alcun diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto.
Tribunale di Mantova, 29.10.2020
Tribunale di Mantova, 29.10.2020