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Gli accordi negoziali sono esclusi in sede di modifica delle condizioni di divorzio

Il ricorso allo strumento ex art. 710 c.p.c. ed ex art. 9 L. 898/1970, per modificare o per introdurre accordi negoziali non è ammissibile traducendosi nell’utilizzo improprio di una misura rimediale ai fini squisitamente privatistici e contrattuali.

Lo ha chiarito il Tribunale di Tivoli in un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio congiuntamente proposto da due ex coniugi, i quali avevano chiesto di modificare le condizioni previste dalla sentenza che lo aveva pronunciato.

Le diverse condizioni richieste prevedevano, tra le altre, che la ex moglie si impegnasse a rinunciare all’obbligo di mantenimento posto a carico dell’ex marito a fronte del trasferimento da parte di costui alla donna della propria quota sulla casa familiare.

Il Tribunale, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla scorta di due argomenti.

Innanzitutto il Collegio ha rilevato la mancata allegazione, nonché la mancata prova, di circostanze sopravvenute tali determinare uno squilibrio patrimoniale tra le parti, idoneo a giustificare la modifica dei provvedimenti adottati.

In secondo luogo, il Tribunale ha osservato come le modificazioni richieste dai coniugi, trovando il loro fondamento sull’autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c., dovessero ritenersi valide ed efficaci a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall’art. 710 c.p.c. e dall’ art. 9 L. 898/1970, il quale è atto a regolare statuizioni concernenti la prole o diritti indisponibili, ovverosia gli elementi essenziali della separazione o del divorzio.

Poiché invece nel caso di specie i coniugi intendevano regolare i propri rapporti patrimoniali, il Tribunale non ha accolto le modifiche alla sentenza di divorzio dagli stessi richieste.

Tribunale di Tivoli, 05.03.2021

Tribunale di Tivoli, 05.03.2021