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I suoceri che elargiscono denaro per l’acquisto di una casa compiono donazione indiretta

Due genitori hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria per chiedere la restituzione della complessiva somma di € 250.000,00 corrisposta dieci anni prima a titolo di prestito alla figlia e al genero per l’acquisto di una unità immobiliare.

Si è costituito il solo genero, ormai separato giudizialmente dalla figlia degli attori, rilevando come tale dazione di denaro, versata direttamente alla venditrice dell’immobile, fosse da qualificare non già come prestito, bensì quale atto di liberalità avvenuto in un contesto familiare.

Il Tribunale di Reggio Calabria, pur tralasciando il rilevante fattore temporale dell’intervenuta prima richiesta di restituzione della somma a seguito della separazione dei coniugi, ha rammentato quanto chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione nel caso del genitore che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli: in tal caso “si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione; in tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n.9379/2020)”.

Ciò precisato, il Tribunale adito, preso atto dell’indimostrata convenzione verbale di concessione del prestito da parte dei genitori, ha respinto la domanda di quest’ultimi, attesa la natura di donazione indiretta attribuita al pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile.

Tribunale di Reggio Calabria, 21.08.2020, sentenza n. 754

Tribunale di Reggio Calabria, 21.08.2020, n.754