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Assegno divorzile: confermato anche se il matrimonio religioso è nullo

In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.

E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9004 del 31.03.2021.

Nel caso di specie, il Tribunale di Lucca, con sentenza confermata anche nel successivo grado di appello, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile pari ad € 450,00.

L’uomo aveva proposto ricorso per cassazione rilevando tra l’altro che nelle more era stata dichiarata la nullità del matrimonio con sentenza ecclesiastica passata in giudicato, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Cassazione, individuando sul punto un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni unite la questione concernente l’effetto dell’intervenuta sentenza di nullità del matrimonio a seguito della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio in ordine al potere del giudice civile di regolare i rapporti patrimoniali tra ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo.

Le Sezioni Unite, ricostruendo lo stato della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio, evidenziando la diversità di natura e di effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio riconducibile alla diversità delle relative domande, hanno escluso che la pronuncia della sentenza con cui è stata dichiarata efficace nel nostro ordinamento la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio risulti idonea a precludere la prosecuzione del giudizio di divorzio (e delle relative conseguenze economiche).

Dunque, nel caso di specie, in applicazione del predetto principio le sezioni unite hanno ritenuto di poter procedere con l’esame delle censure del ricorrente, che sono state ritenute tutte inammissibili o infondate con conseguente rigetto del ricorso.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31.03.2021, n. 9004

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 31.03.2021, n. 9004