I genitori sono responsabili ex art. 2048 c.c. per gli illeciti compiuti dal figlio minore, seppur prossimo alla maggiore età, salvo che provino di aver integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento.
Lo ha stabilito il Tribunale di Sondrio con una recente sentenza che trae origine da una vicenda di bullismo.
Nel caso di specie, un docente aveva convenuto in giudizio un suo alunno ed i di lui genitori per ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale patiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dal giovane in quattro distinti episodi.
Il Tribunale di Sondrio, rilevando come tali episodi fossero astrattamente perseguibili penalmente, trattandosi nel caso esaminato di condotte ingiuriose, di violenza privata e di minaccia, non ha escluso la possibilità di una loro autonoma valutazione in sede civile ai fini del risarcimento del danno.
Quanto a ciò, il Tribunale ha osservato come, accanto alla responsabilità del giovane, quale autore materiale delle condotte lesive, fosse ravvisabile una responsabilità degli adulti che, in veste genitoriale, dovevano porsi rispetto al minore in funzione educativa ed in posizione di garanzia ex art. 2048 c.c..
Infatti, il giudice di merito ha richiamato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che “i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere -dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione; e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità” (Cassazione civile, 19.02.2014, n. 3964).
In tale ottica, il Tribunale, ritenendo che i genitori non avessero fornito la prova liberatoria relativa all’aver adempiuto al dovere di educare il figlio, hanno riconosciuto al docente una somma pari a € 14.500,00 a titolo di risarcimento del danno, al cui pagamento sono stati condannati i convenuti in solido tra loro.
Tribunale di Sondrio, 03.03.2021, n. 159
Tribunale di Sondrio, 03.03.2021, n. 159