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Niente addebito alla moglie che non cucina e non stira

Il giudice può escludere la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di un coniuge che non si adoperi nelle faccende domestiche. Il nostro ordinamento esclude, infatti, che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile.

Lo ha stabilito il Tribunale di Foggia con una recentissima sentenza in un giudizio di separazione giudiziale tra due coniugi che avevano proposto reciproche domande di addebito: la moglie aveva fondato la sua domanda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà da parte del marito; quest’ultimo, invece, aveva dedotto la violazione dell’obbligo di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia, nonché di assistenza morale e materiale per avere la moglie adottato “comportamenti manifestati nel rifiuto di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali”.

L’uomo aveva dichiarato di provvedere a fare la spesa e di consumare la colazione a casa della madre, la quale soleva lavare gli abiti di lavoro del figlio, attribuendo così alla moglie una condotta trasgressiva degli elementari doveri di collaborazione, giudicandola colpevole di un sostanziale abbandono del nucleo familiare.

Il Tribunale di Foggia, però, ha rigettato entrambe le domande di addebito sollevate dai coniugi e, in particolare con riguardo a quella del marito, ha rammentato che a seguito della riforma del diritto di famiglia (operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151) con il matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione, insomma sono posti su un piano del tutto paritario. Non è, quindi, previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile.

Tribunale di Foggia, 05.05.2021

Tribunale di Foggia, 05.05.2021