In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi vita natural durante, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita e la sua causa aleatoria sottostante in occasione della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché è giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza che ha affrontato la delicata tematica dell’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Cagliari aveva confermato l’assegno divorzile stabilito dal Tribunale in favore della moglie, ritenendo che l’accordo pattuito tra i coniugi in sede di separazione consensuale concernente diversi aspetti – tra i quali anche la corresponsione a favore della donna di un assegno “per tutta la vita” – fosse ammissibile ed efficace non essendosi verificate situazioni di forza maggiore in ordine alle condizioni economiche delle parti.
Con un unico motivo di ricorso, il marito ha adito la Suprema Corte lamentando la nullità dell’accordo intercorso tra i coniugi per illiceità della causa, in quanto volto a disciplinare i rapporti economici del futuro divorzio, atteso che il diritto all’assegno di divorzio non è posizione soggettiva disponibile alle parti.
La Cassazione, rammentando il suo orientamento costante nel sanzionare con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio, ha affermato che il rapporto nascente da una transazione può avere rilievo sui rapporti economici conseguenti alla pronuncia di divorzio, ma solo nel senso che, insorta controversia sulla spettanza o meno dell’assegno divorzile, il giudice deve tenere conto del credito già spettante a un coniuge e del corrispondente debito dell’altro coniuge, “al pari di tutte le altre voci, attive e passive, della situazione reddituale delle parti“.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello nel confermare l’assegno divorzile non aveva tenuto separato il profilo della definizione dei rapporti patrimoniali pendenti tra le parti rispetto a quello della spettanza dell’assegno di divorzio.
Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, la quale dovrà provvedere ad un attento esame dell’accordo concluso in sede di separazione tra i coniugi, qualificandone la natura, precisando il rapporto tra l’eventuale rendita costituita in favore della moglie, estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, ed il diritto all’assegno divorzile.
Cassazione Civile, 26.04.2021, n. 11012
Cassazione Civile, 26.04.2021, n. 11012